STATUTO
Approvato al 3° Congresso Territoriale
16 marzo 2010
Associazione ARCI
Comitato di Legnago
Piazzetta Padre Pio, 7 – 37045 Legnago (VR) – Tel 0442 26053
Codice Fiscale 91006970239 P. IVA 03696710239
www.arcilegnago.it e.mail legnago@arci.it
Titolo I
DEFINIZIONE – FINALITÀ – PROGRAMMA
Art. 1
Arci Legnago è un’Associazione autonoma e pluralista che opera nel campo della Cultura, della Socialità, della Solidarietà, dei Diritti, della Formazione, per la Promozione umana e civile attraverso la forma associativa.
E’ costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e ai sensi della L. n.383/2000.
Arci Legnago è una rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini e promuove forme autorganizzate nella società civile, anche a carattere volontario, per favorire una più articolata dialettica della democrazia, per stimolare una reale comunicazione.
Arci Legnago non persegue scopi di lucro. E’ costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.
Arci Legnago ha sede a Legnago (Vr) in viale dei Tigli, 42.
Art. 2
Arci Legnago è per una cultura della non violenza; per lo sviluppo di una cultura di Pace; per l’emancipazione degli individui; per il diritto dell’autodeterminazione di ogni popolo; per l’affermazione di una società tollerante, solidale e multietnica; per lo sviluppo della democrazia e di reali esperienze di autorganizzazione della società civile in ogni paese affinchè si instaurino nuovi rapporti tra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi una logica di risoluzione non violenta dei conflitti; per affermare la cultura dello sviluppo sostenibile e dell’attenzione della risorsa-ambiente.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone.
Arci Legnago afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di un’associazione federalista e solidale, che riconosce pari dignità, autonomia economica, organizzativa e statutaria alle proprie strutture su scala locale, territoriale e regionale.
Art. 3
Arci Legnago si impegna per il pieno riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell’associazionismo e del non profit, delle esperienze riconducibili al cosiddetto Terzo Settore e può organizzare l’impegno sociale volontario dei cittadini attraverso la creazione di specifiche forme associative ad essa collegate, per valorizzare la propria complessità e la ricchezza delle diversità che la costituiscono.
Arci Legnago vuole intervenire con la propria pratica associativa nell’articolazione della dialettica democratica della Repubblica.
In quanto forma di autorganizzazione della società civile esprime propria autonoma soggettività politica e vuole interloquire, in forza del suo concreto agire sociale, con altri soggetti organizzati come i partiti, gli enti e le istituzioni.
Attraverso la valorizzazione dei singoli nelle esperienze collettive Arci Legnago intende favorire la crescita culturale degli individui.
Art. 4
Sono campi prioritari di intervento dell’Associazione:
-
la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi, che colgono lo spirito del presente statuto;
-
il favorire in ogni modo l’integrazione, il confronto delle nostre esperienze associative nella logica dell’interscambio, nonché la collaborazione più ampia con altre forme di associazionismo;
-
la salvaguardia, la valorizzazione e i! recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale paesaggistico e ambientale;
-
il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
-
la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione e al consumo culturale;
-
l’impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad un’informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità;
-
l’impegno per il rinnovamento di uno stato sociale in una prospettiva di crescita dell’economia sociale che veda protagonisti i soggetti non profit, il privato sociale, il Terzo Settore, nella gestione dei servizi culturali e alla persona;
-
l’azione per rinnovare le istituzioni pubbliche in una prospettiva di decentramento che favorisca la partecipazione e il controllo dei cittadini anche attraverso il coinvolgimento del privato sociale;
-
operare affinché il riequilibrio del rapporto nord sud del mondo e i Diritti Umani della Dichiarazione Universale dell’ONU siano assunti dalla comunità nazionale ed internazionale come questioni centrali, obiettivi strategici delle politiche di sviluppo;
-
farsi carico, nell’impegno quotidiano dell’Associazione, dell’affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, della lotta all’emarginazione, alla solitudine e al disagio;
-
promuovere la cultura del servizio civile volontario alla collettività;
-
la promozione sociale e culturale;
-
la difesa dell’ambiente.
Art. 5
Rappresentano specifici settori di attività di Arci Legnago:
-
tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l’espressione corporea, la scrittura, le arti visive, i beni culturali, la pittura, la scultura, la fotografia, ecc…;
-
la comunicazione e l’informazione;
-
le attività educative e formative;
-
lo sviluppo delle nuove tecnologie;
-
le attività ludiche;
-
il turismo sociale e le attività ad esso connesse di conoscenza e di incontro;
-
gli scambi internazionali come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;
-
le attività di cooperazione e solidarietà internazionale, nonché le attività di educazione allo sviluppo;
-
interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza fra etnie diverse;
-
interventi sociali e culturali tesi a favorire la crescita della cultura ambientale;
-
l’elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell’ambito della conflittualità e del disagio Sociale.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni ammesse ai sensi della L.n.383/2000 e del D.Lgs 460/97.
Art. 6
Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all’Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.
Titolo II
FORMA ASSOCIATIVA
Art. 7
Sono parti costitutive di Arci Legnago:
– i circoli dell’Associazione Arci;
– le associazioni a carattere locale che ne facciano richiesta.
Possono aderire ad Arci Legnago: circoli, singoli cittadini (attraverso il circolo di appartenenza) ed associazioni che si riconoscono ed accettano il presente Statuto.
I circoli e le associazioni, con l’adesione ad Arci Legnago, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.
Sono condizioni per l’adesione:
a) per i circoli e le associazioni:
– l’accettazione degli Statuti adottati da Arci Legnago;
– la domanda di adesione per i nuovi circoli;
– l’adozione per i propri soci della tessera Arci.
b) per i soci individuali:
– l’accettazione degli Statuti adottati da Arci Legnago;
– l’adozione della tessera Arci.
Art. 8
II circolo costituisce l’elemento associativo di base di Arci Legnago.
La sua adesione annuale ad Arci Legnago è subordinata al recepimento nel proprio Statuto di quelle norme o principi inderogabili dello Statuto di Arci Legnago e che rappresentano fondamento etico e giuridico di Arci Legnago, quali: l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità, di trasparenza amministrativa e la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati.
L’adesione del circolo è annuale.
Art. 9
Ad Arci Legnago possono aderire associazioni tematiche e/o a carattere territoriale che abbiano all’interno del proprio Statuto le norme di cui al capitolo sulla democrazia e partecipazione.
Art. 10
Ai soci individuali vengono garantiti, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione ed in armonia con la legislazione vigente.
Art. 11
Gli associati hanno diritto a:
-
partecipare alle attività promosse dall’Associazione, concorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi nelle diverse articolazioni dell’Associazione (Consiglio Direttivo), nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;
-
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
Sono tenuti a:
-
osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
-
rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organismi di garanzia dell’Associazione.
Art. 12
Salvo il diritto di recesso, la decadenza e la qualifica di socio collettivo si perde per:
-
decesso;
-
mancato rinnovo dell’adesione annuale, del pagamento della quota associativa;
-
rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;
-
dimissioni, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo;
-
dichiarazione di espulsione o radiazione divenuta definitiva.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dei soci individuali e collettivi, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
– l’inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
– l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
– il commettere o provocare gravi disordini durante i congressi e le assemblee;
– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
– l’arrecare in qualche modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua appartenenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 13-bis
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Collegio dei Garanti.
Titolo III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
Art. 14
Il Comitato Territoriale è il principale soggetto dell’iniziativa politica ed organizzativa dell’Associazione sul territorio. Esso esprime l’insieme delle basi associative e dei soci operanti nell’area territoriale di sua competenza, e si articola in un unico Comitato avente per giurisdizione tutti gli associati sia singoli che collettivi in forma di circoli che sussistono nel territorio di competenza di Legnago.
Ha il compito di valorizzare e sviluppare l’insediamento associativo nel proprio ambito territoriale dotandosi delle strutture operative adeguate.
Promuove la costituzione di nuove basi associative.
In concorso con queste o direttamente può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità sociali.
Rappresenta Arci Legnago nei confronti di Enti Locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
Art. 15
Sono organi del Comitato Territoriale:
a) il Congresso Territoriale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente Territoriale;
d) il Vice-Presidente Territoriale;
e) il Tesoriere Territoriale;
f) il Collegio dei Garanti;
Art. 16
II Congresso Territoriale si svolge di norma ogni 4 (quattro) anni, preparato con Assemblee di base di tutti i circoli che nominano i loro delegati al Congresso secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo.
Esso ha il compito di:
– discutere ed approvare il programma generale dell’Associazione a livello territoriale;
– discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
– eleggere il Consiglio Direttivo;
– eleggere il Collegio dei Garanti;
– eleggere i delegati al Congresso Regionale e/o Nazionale.
Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria con le stesse modalità di preparazione del Congresso ordinario:
a) su richiesta motivata di basi associative e/o singoli soci che complessivamente rappresentino più di 1/3 dei soci complessivi;
b) in caso di decadenza degli organismi dirigenti;
c) in caso di necessità di modificare lo statuto: esso approva le eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei delegati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
d) per sciogliere l’associazione e devolverne il patrimonio. Nel qual caso è necessario il voto favorevole di ¾ dei delegati.
Nei casi di cui al punto c) e d), il Congresso è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dalla decisione, sulla base delle norme adottate dai soggetti convocanti e delibera solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di direzione fra un Congresso e l’altro.
Esso ha il compito di:
– applicare le decisioni congressuali;
– convocare il Congresso Territoriale;
– discutere ed approvare il programma annuale di attività;
– discutere ed approvare il bilanci preventivo e consuntivo e le loro eventuali variazioni;
– eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, con la potestà, ove venga ritenuto necessario ed espresso con atti formali, di accorpare le cariche e/o rideterminare formalmente le rispettive funzioni;
– nominare commissioni di lavoro e i rispettivi responsabili;
– eleggere il Presidente onorario, ove motivi di opportunità e necessità lo richiedano, per le funzioni di rappresentanza istituzionale e rapporto con gli enti.
– decidere la costituzione o l’adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti;
– promuovere ogni iniziativa atta a perseguire gli scopi associativi;
– stabilire i criteri di decadenza dei propri componenti;
– cooptare nuovi membri nella misura massima di un quarto in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento;
– convocare l’Assemblea Congressuale per l’elezione dei Delegati ai Congressi Regionali e Nazionali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma 4 volte l’anno ed, inoltre, allorquando lo richieda almeno un terzo dei membri in carica.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 29 (ventinove) componenti e deve essere in numero dispari.
Non prevale il voto del Presidente.
II Presidente Territoriale è il Rappresentante Legale dell’Associazione, gli spetta l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Presidenti dei Circoli, esercita la direzione dell’Associazione e la rappresenta in giudizio verso terzi.
Il Presidente dura in carica quattro anni.
Art. 18
L’Assemblea di Presidenti dei Circoli viene convocata almeno una volta all’anno per discutere le linee di programma annuale e quelle di bilancio preventivo.
L’Assemblea viene altresì convocata dal Consiglio Direttivo per tutte quelle decisioni ritenute di particolare importanza per la vita dell’Associazione.
Art. 19
Il Vice-Presidente Territoriale sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Art. 20
II Tesoriere Territoriale ha il compito di attuare le scelte amministrative nell’ambito degli indirizzi di bilancio fissati dal Consiglio Direttivo e di verificarne la congruità.
Titolo IV
GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO
Art. 21
Sono organismi di garanzia e di controllo:
– il Collegio dei Garanti.
Art. 22
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; viene eletto dal Congresso Territoriale ed ha giurisdizione su tutta l’Associazione intesa come Circoli, Associazioni a carattere locale e soci individuali.
Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.
Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.
Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove il caso richieda, le sanzioni previste.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni ed alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sott’ordinato.
Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello.
Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri effettivi.
I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti fra soci che abbiano acquisito un’effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in ambito giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello o di organismi esecutivi di ogni livello. Essi eleggono al loro interno il Presidente entro trenta giorni dal loro insediamento.
Il Collegio dei Garanti stabilisce le modalità di funzionamento dell’organismo sulla base dei principi contenuti in quello adottato dal Collegio Nazionale dei Garanti e ratificato dal Consiglio Nazionale.
Adotta il sistema sanzionatorio approvato dal Consiglio Nazionale ed applicato dal Collegio Nazionale dei Garanti.
I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni degli organismi dirigenti di pari livello della propria competenza.
Titolo V
LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE
Art. 23
I Principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Legnago sono:
– l’adozione di strumenti democratici di governo;
– la trasparenza delle decisioni;
– la verificabilità dei programmi;
– l’uguaglianza di diritti tra tutti i soci.
Art. 24
Di norma le decisioni degli Organismi Dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
– approvazione del Bilancio e sue variazioni;
– elezione degli Organismi Dirigenti;
– approvazione delle norme di convocazione dei Congressi Ordinari e Straordinari;
– delibera di decadenza da componente degli Organismi;
Art. 25
L’elezione di Organismi Dirigenti ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
Art. 26
Ogni organismo dirigente di norma deve dotarsi di un apposito regolamento, che determini le modalità di funzionamento dell’organismo medesimo.
Art. 27
Nella composizione di un organismo dirigente, la rappresentanza numerica di un circolo, ovvero di una base associativa, non può superare il quarto dei componenti dell’organismo medesimo.
Art. 28
Il Comitato Territoriale, in virtù delle funzioni di rappresentanza nazionale assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono ad Arci Legnago. In particolare per quanto riguarda i circoli, il Comitato Territoriale dovrà garantire il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi circoli, dovrà curare: la predisposizione di Atto Costitutivo e Statuto, verificandone la sua compatibilità con quello Arci Legnago seguendo l’intero iter costitutivo fino alla convocazione della prima Assemblea Ordinaria.
Titolo VI
PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE
Art. 29
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
– le eccedenze degli esercizi annuali;
– erogazioni, donazioni e lasciti;
– partecipazioni societarie.
Art. 30
Le fonti di finanziamento dell’Associazione, ai sensi della L.n.383/2000, sono:
-
le quote annuali, le eventuali quote supplettive e i contributi degli associati;
-
eredità, donazioni e legati;
-
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
-
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
-
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
-
i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
-
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 31
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva.
L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività e servizi istituzionali previsti dal presente Statuto.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 32
L’esercizio sociale si svolge di norma dal 1° gennaio al 31 dicembre, il bilancio preventivo dovrà essere discusso ed approvato entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 giorni dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento.
I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono approvati dal Consiglio Direttivo (vedi art. 17).
Art. 33
Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 34
Lo scioglimento di ogni livello territoriale di Arci Legnago può essere deciso solo da un Congresso appositamente convocato. In tal caso il patrimonio dell’Associazione Territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni che non abbiano scopo di lucro e operanti a livello locale con finalità analoghe a quelle dell’Arci Legnago e comunque, per fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.
Art. 35
Arci Legnago aderisce tramite l’Associazione ARCI Nazionale, alla federazione Arci acquisendone i diritti elettorali attivi e passivi.
Art. 36
L’Arci Legnago cambia denominazione da Arci Nuova Associazione in Arci Legnago. Arci Legnago rappresenta l’evoluzione di Arci N.A. Legnago con le proprie basi associative e tutti gli associati di cui assume titolarità.
Art. 37
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme della L. n. 383/2000 e del Codice Civile.
Art. 38
Il Congresso dà mandato al Consiglio Direttivo, con maggioranza assoluta dei componenti effettivi, di poter apportare modifiche al presente statuto, coerenti ai principi ed alle prescrizioni dello statuto nazionale, derivanti da scelte congressuali nazionali o da disposizioni di legge, soggette all’approvazione del Collegio dei Garanti Nazionale.
Nota:
Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente registrato in data 27 Gennaio 2000